Art. 9

Comunicazioni alla Commissione

In vigore dal 10 set 2009
Comunicazioni alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell’. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per numero di riferimento, paese d’origine, codice NC a otto cifre, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. Essi sono espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in «chilogrammi tal quale» e in equivalente zucchero bianco. 6.   Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. 7.   Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:828:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo