Art. 9
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 10 set 2009
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell’.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per numero di riferimento, paese d’origine, codice NC a otto cifre, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. Essi sono espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in «chilogrammi tal quale» e in equivalente zucchero bianco.
6. Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
7. Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
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