Art. 11
Prova della raffinazione e sanzioni
In vigore dal 10 set 2009
Prova della raffinazione e sanzioni
1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell’avvenuta raffinazione dello zucchero entro il termine previsto all’, paragrafo 4, lettera c).
Se detta prova non è fornita, il richiedente versa, anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero corrispondenti, salvo ragioni eccezionali di forza maggiore.
2. Le imprese produttrici di zucchero accreditate a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiarano all’autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che hanno raffinato per detta campagna, precisando:
a)
i quantitativi di zucchero corrispondenti a titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione,
b)
i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando gli estremi dell’impresa accreditata che lo ha prodotto;
c)
gli altri quantitativi di zucchero, indicandone l’origine.
I produttori pagano, anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione, un importo di 500 EUR per tonnellata per i quantitativi di zucchero di cui alla lettera c) del primo comma per i quali non possono fornire prova, giudicata soddisfacente dallo Stato membro, che siano stati raffinati, salvo ragioni eccezionali di forza maggiore.
Storico versioni
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