Art. 4

Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

In vigore dal 10 set 2009
Domande di titoli di importazione e titoli di importazione 1.   Le domande di titoli di importazione devono essere trasmesse settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal secondo lunedì del mese di settembre antecedente alla campagna di commercializzazione cui esse fanno riferimento. Dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 11 dicembre 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì 1o gennaio 2010 non può essere presentata nessuna domanda. 2.   Si applica, mutatis mutandis, l’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia la trasmissione di prove di cui al suddetto articolo non può essere richiesta per gli operatori accreditati conformemente all’ del regolamento (CE) n. 952/2006. 3.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nella casella 8: il paese di origine (uno dei paesi elencati nell’allegato I del presente regolamento). Va inoltre apposta una croce sulla parola «sì»; b) nella casella 16: un codice NC unico, a otto cifre; c) nelle caselle 17 e 18: la quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco; d) nella casella 20: i) «zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione». ii) almeno una delle diciture elencate nell’allegato V, parte A; iii) la campagna di commercializzazione cui si riferiscono; e) nella casella 24: almeno una delle diciture elencate nell’allegato V, parte B. 4.   Le domande di titolo di importazione devono essere corredate dai seguenti documenti: a) la prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo; b) gli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, conformemente al modello figurante nell’allegato III, per un quantitativo pari a quello figurante nelle domande di titolo; c) per lo zucchero destinato alla raffinazione, l’impegno del richiedente a provvedere alla raffinazione dei quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del relativo titolo di importazione; d) per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l’impegno del richiedente ad acquistare lo zucchero a un prezzo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento (su base c.i.f.) fissato all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la relativa campagna di commercializzazione e un documento vincolante relativo all’operazione, firmato dall’acquirente e dal fornitore. I titoli di esportazione di cui alla lettera b) possono essere sostituiti da copie conformi all’originale, rilasciate dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, della prova di origine di cui all’allegato II, articolo 14, del regolamento (CE) n. 1528/2007 per i paesi di cui all’allegato I di tale regolamento o agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (7) della Commissione per i paesi non elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 ma figuranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008. 5.   Gli originali dei titoli di esportazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o le copie conformi all’originale di cui al secondo comma del paragrafo 4 devono essere conservate dalle autorità competenti dello Stato membro. 6.   Qualora risulti che un documento trasmesso dal richiedente, conformemente al paragrafo 4, contenga false informazioni e queste ultime siano determinanti per l’attribuzione di titoli di importazione preferenziali, le competenti autorità degli Stati membri escludono il richiedente dal sistema di domande di titoli per la campagna di commercializzazione in corso e per quella successiva, salvo che il richiedente fornisca la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, che il fatto non è stato causato da una sua grave negligenza o che è dovuto a forza maggiore o a un errore palese.
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Domande di titoli di importazione e titoli di importazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/828) — Testo vigente | Portale Normativo