Art. 6
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 10 set 2009
Rilascio dei titoli di importazione
1. Ogni settimana, il giovedì o il venerdì al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità dell’, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell’, paragrafo 1.
Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non notificati.
2. I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1o ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest’ultima data è successiva.
I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono emessi.
Storico versioni
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