Art. 5
Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero
In vigore dal 10 set 2009
Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero
1. Qualora la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 superi 3,5 milioni di tonnellate e la quantità complessiva derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 ecceda la quantità di cui all’allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la Commissione fissa per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano alle quantità contemplate da ogni domanda per detti numeri di riferimento.
Il coefficiente di attribuzione per il numero di riferimento è calcolato in proporzione alla quantità disponibile nell’ambito della soglia regionale di salvaguardia per detto numero di riferimento e per la campagna di commercializzazione interessata.
Se, successivamente all’applicazione dei coefficienti di attribuzione alle domande settimanali, la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4231 a 09.4247 sono inferiori a 3,5 milioni di tonnellate o se la quantità derivante dalle domande di titoli per i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 sono inferiori alle quantità di cui all’allegato II per la campagna di commercializzazione interessata, la maggior differenza è ripartita tra i numeri di riferimento da 09.4241 a 09.4247 con un coefficiente di attribuzione inferiore al 100 %, proporzionalmente alla quantità settimanale non attribuita per detti numeri di riferimento. Per questi numeri di riferimento il coefficiente di attribuzione è ricalcolato considerando quest’aumento di attribuzione.
L’algoritmo utilizzato per il calcolo del coefficiente di attribuzione è riportato all’allegato IV.
2. Se i coefficienti di attribuzione sono fissati conformemente al paragrafo 1, la Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli sino alla fine della campagna di commercializzazione per i numeri di riferimento per i quali è stata raggiunta la soglia regionale di salvaguardia. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e ammette nuovamente le domande quando le quantità diventano nuovamente disponibili sulla base delle notifiche di cui all’, paragrafo 3.
3. Entro il 31 marzo 2013 la Commissione presenta una relazione sul funzionamento del meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero, se necessario corredata di proposte adeguate. La relazione considera i flussi commerciali dello zucchero provenienti dai paesi terzi di cui all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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