Art. 7
Proroga della validità dei titoli di importazione
In vigore dal 10 set 2009
Proroga della validità dei titoli di importazione
Per i titoli di importazione la cui validità scade il 30 settembre di una campagna di commercializzazione e su richiesta del titolare del titolo di importazione, l’autorità competente dello Stato membro di emissione proroga il periodo di validità del titolo di importazione fino al 31 ottobre se il titolare fornisce prova, ad esempio, mediante una polizza di carico, che lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione e le autorità competenti dello Stato membro di emissione ritengano accettabile detta prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione al più tardi il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla proroga della validità.
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