Art. 10

Regime delle raffinerie a tempo pieno

In vigore dal 10 set 2009
Regime delle raffinerie a tempo pieno 1.   Solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione. In deroga all’, paragrafo 2, secondo comma, i titoli in questione sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. 2.   Se, anteriormente al 1o gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione relativi allo zucchero destinato alla raffinazione sono uguali o superiori al totale dei quantitativi di cui all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite di importazione per quella campagna di commercializzazione è stato raggiunto a livello comunitario. A decorrere dalla data di questa notifica, il paragrafo 1 non si applica più per la campagna di commercializzazione interessata.
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