Art. 23

Orientamenti

In vigore dal 13 lug 2009
Orientamenti 1.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue: a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli ; b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli ; c) dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli ; d) dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell'; e) dettagli sui settori di cui all', paragrafo 6. A tal fine, la Commissione consulta l'agenzia e la REGST del gas 2.   Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto. La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2. 3.   L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.
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Orientamenti (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/715) — Testo vigente | Portale Normativo