Art. 23
Orientamenti
In vigore dal 13 lug 2009
Orientamenti
1. Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue:
a)
dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli ;
b)
dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli ;
c)
dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli ;
d)
dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell';
e)
dettagli sui settori di cui all', paragrafo 6.
A tal fine, la Commissione consulta l'agenzia e la REGST del gas
2. Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.
La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2.
3. L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:715:oj#art-23