Art. 14

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 lug 2009
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto 1.   I gestori dei sistemi di trasporto: a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete; b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione; c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine. Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE. 2.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all', paragrafo 1. 3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire barriere superflue all'ingresso sul mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
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