Art. 15

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

In vigore dal 13 lug 2009
Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL 1.   I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio: a) offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti; b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto; e c) rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali di GNL e degli utenti degli impianti di stoccaggio, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio: a) fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione; b) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine; e c) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità. 3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti: a) al di fuori di un «anno gas naturale», con una data di inizio non standard; o b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale. 4.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate. 5.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.
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Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/715) — Testo vigente | Portale Normativo