Art. 17
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL
In vigore dal 13 lug 2009
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL
1. La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.
2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:
a)
forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;
b)
garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e
c)
sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.
3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:
a)
il gestore del sistema deve offrire senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si deve applicare almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;
b)
gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderino devono avere la facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.
Storico versioni
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