Art. 19
Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL
In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL
1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.
2. Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.
3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
4. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.
Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.
Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.
5. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie, e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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