Art. 21
Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio
In vigore dal 13 lug 2009
Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio
1. Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.
2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.
Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.
Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.
3. Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.
Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.
4. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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