Art. 22

Scambio di diritti di capacità

In vigore dal 13 lug 2009
Scambio di diritti di capacità Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema. I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.
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Scambio di diritti di capacità (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/715) — Testo vigente | Portale Normativo