Art. 20
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
In vigore dal 13 lug 2009
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.
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