Art. 20 · Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

Art. 20

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

In vigore dal 13 lug 2009
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.
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