Art. 25

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Comunicazione di informazioni Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:715:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo