Art. 26

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 13 lug 2009
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'.
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Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/715) — Testo vigente | Portale Normativo