Art. 26
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
In vigore dal 13 lug 2009
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:715:oj#art-26