Art. 27
Sanzioni
In vigore dal 13 lug 2009
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche ad esse afferenti. Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro il 3 settembre 2009 e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica ad esse afferenti.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.
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