Art. 27 · Sanzioni

Art. 27

Sanzioni

In vigore dal 13 lug 2009
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche ad esse afferenti. Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro il 3 settembre 2009 e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica ad esse afferenti. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.
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