Art. 26 · Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Art. 26

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 13 lug 2009
Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'.
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