Art. 8
Compiti della REGST del gas
In vigore dal 13 lug 2009
Compiti della REGST del gas
1. La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell', paragrafo 6.
2. La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas.
3. La REGST del gas adotta:
a)
gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;
b)
ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;
c)
raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto della Comunità e di paesi terzi;
d)
un programma annuale di lavoro;
e)
una relazione annuale;
f)
prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.
4. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b) riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.
5. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.
6. I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:
a)
norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;
b)
norme di collegamento alla rete;
c)
norme in materia di accesso dei terzi;
d)
norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;
e)
regole di interoperabilità;
f)
procedure operative in caso di emergenza;
g)
norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;
h)
norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;
i)
regole di trasparenza;
j)
regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;
k)
norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate; e
l)
norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.
7. I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.
8. La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e) del presente articolo.
9. La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell', paragrafo 1.
10. La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.
In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario:
a)
si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all', paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti della pianificazione di rete a livello comunitario, compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b)
per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all' e all' della direttiva 2009/73/CE; e
c)
individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
Per quanto concerne la lettera c) del secondo comma, al piano di sviluppo della rete a livello comunitario può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.
11. L'Agenzia esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se tale piano di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all' della direttiva 2009/73/CE, l'Agenzia raccomanda all'autorità nazionale di regolamentazione competente di modificare il piano decennale nazionale di sviluppo della rete a norma dell', paragrafo 7 di detta direttiva e di informarne la Commissione.
12. Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'.
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