Art. 10

Consultazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Consultazioni 1.   In occasione dell’elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e del programma di lavoro annuale di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell’energia elettrica conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate secondo le norme procedurali di cui all’, paragrafo 1. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti del sistema compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. 2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici. 3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST dell’energia elettrica illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un’osservazione, adduce i motivi della sua scelta.
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