Art. 8

Compiti della REGST dell’energia elettrica

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti della REGST dell’energia elettrica 1.   La REGST dell’energia elettrica elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell’, paragrafo 6. 2.   La REGST dell’energia elettrica può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’ qualora i codici in parola non si riferiscono a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all’Agenzia. Tale parere è debitamente tenuto in considerazione dalla REGST dell’energia elettrica. 3.   La REGST dell’energia elettrica adotta: a) strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca; b) ogni due anni, un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprensivo di prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea; c) raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi; d) un programma annuale di lavoro; e) una relazione annuale; f) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull’adeguatezza delle capacità di produzione. 4.   Le prospettive sull’adeguatezza delle capacità di produzione europea di cui al paragrafo 3, lettera b), coprono l’adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data di dette prospettive. Le prospettive europee sull’adeguatezza delle capacità di produzione sono basate sulle prospettive nazionali sull’adeguatezza delle capacità di produzione preparate dai singoli gestori del sistema di trasmissione. 5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell’anno, corredati di calendario indicativo. 6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali: a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete; b) norme di collegamento della rete; c) norme in materia di accesso dei terzi; d) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione; e) norme in materia di interoperabilità; f) procedure operative in caso di emergenza; g) norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione; h) norme di scambi connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento; i) regole di trasparenza; j) norme di bilanciamento, comprese le norme relative all’energia di riserva legata alla rete; k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione; l) norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica. 7.   I codici di rete sono elaborati per le questioni transfrontaliere della rete e per le questioni relative all’integrazione del mercato e lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sugli scambi transfrontalieri. 8.   La REGST dell’energia elettrica controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 11, e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato. La REGST dell’energia elettrica riferisce quanto riscontrato all’Agenzia e include i risultati dell’analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e), del presente articolo. 9.   La REGST dell’energia elettrica mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall’Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell’, paragrafo 1. 10.   La REGST dell’energia elettrica adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari, previsioni sull’adeguatezza della domanda e dell’offerta a livello europeo e la valutazione della resilienza del sistema. In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario: a) si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all’, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti comunitari della pianificazione di rete compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui all’ e agli della direttiva 2009/72/CE; e c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere. Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), un riesame degli ostacoli all’aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello comunitario. 11.   L’Agenzia fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all’ della direttiva 2009/72/CE, l’Agenzia raccomanda che l’autorità nazionale di regolamentazione competente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell’, paragrafo 7 di tale direttiva e ne informa la Commissione. 12.   Su richiesta della Commissione, la REGST dell’energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull’adozione degli orientamenti, come previsto all’.
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