Art. 11
Costi
In vigore dal 13 lug 2009
Costi
I costi relativi alle attività della REGST dell’energia elettrica di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:714:oj#art-11