Art. 12
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione
In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell’ambito della REGST dell’energia elettrica per contribuire alle attività di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.
2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l’adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l’assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l’integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l’energia di riserva.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
A tal fine, la Commissione consulta l’Agenzia e la REGST dell’energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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