Art. 14
Corrispettivi di accesso alle reti
In vigore dal 13 lug 2009
Corrispettivi di accesso alle reti
1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
2. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello comunitario e tiene conto dell’entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell’infrastruttura.
3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
a)
i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
b)
i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.
4. La fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all’.
5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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