Art. 9

Controllo effettuato dall’Agenzia

In vigore dal 13 lug 2009
Controllo effettuato dall’Agenzia 1.   L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti della REGST dell’energia elettrica previsti all’, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione. L’Agenzia controlla l’attuazione da parte della REGST dell’energia elettrica dei codici di rete elaborati ai sensi dell’, paragrafo 2, e dei codici di rete elaborati conformemente all’, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 11. Qualora la REGST dell’energia elettrica non abbia attuato nessuno di tali codici di rete, l’Agenzia chiede alla REGST dell’energia elettrica di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L’Agenzia informa la Commissione di tale motivazione e le fornisce il suo parere al riguardo. L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all’, paragrafo 11, e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo. 2.   La REGST dell’energia elettrica presenta all’Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all’, paragrafo 3. Entro due mesi dal giorno di ricevimento l’Agenzia trasmette alla REGST dell’energia elettrica e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST dell’energia elettrica non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.
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