Art. 7

Modifiche dei codici di rete

In vigore dal 13 lug 2009
Modifiche dei codici di rete 1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell’ possono essere proposti all’Agenzia da persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete in questione, compresi la REGST dell’energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione, gli utenti del sistema ed i consumatori. L’Agenzia può anch’essa proporre modifiche di sua iniziativa. 2.   L’Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tale procedimento, l’Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell’Agenzia, modifiche a qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell’. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 4.   L’esame delle modifiche proposte nell’ambito della procedura di cui all’, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:714:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche dei codici di rete (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/714) — Testo vigente | Portale Normativo