Art. 5
Istituzione della REGST dell’energia elettrica
In vigore dal 13 lug 2009
Istituzione della REGST dell’energia elettrica
1. Entro il 3 marzo 2011, i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all’Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate, della REGST dell’energia elettrica.
2. Entro due mesi dal giorno di ricevimento di queste informazioni, l’Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i consumatori, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, un elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.
3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull’elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 2 e nei tre mesi successivi al giorno di ricevimento del parere dell’Agenzia.
4. Entro tre mesi dal giorno di ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la REGST dell’energia elettrica e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:714:oj#art-5