Art. 21
Strumenti
In vigore dal 13 lug 2009
Strumenti
1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:663:oj#art-21