Art. 19
Criteri di selezione e di aggiudicazione
In vigore dal 13 lug 2009
Criteri di selezione e di aggiudicazione
1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
a)
la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;
b)
il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, comprendente l’esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all’investimento per il progetto entro la fine del 2010;
c)
la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
d)
l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
a)
in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
b)
il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;
c)
la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;
d)
la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
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