Art. 18
Ammissibilità
In vigore dal 13 lug 2009
Ammissibilità
1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’ e le seguenti condizioni:
a)
i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’80 % della CO2 proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra;
b)
negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO2 è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;
c)
i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
2. Le proposte sono presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
Storico versioni
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