Art. 18

Ammissibilità

In vigore dal 13 lug 2009
Ammissibilità 1.   Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’ e le seguenti condizioni: a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’80 % della CO2 proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra; b) negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO2 è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente; c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. 2.   Le proposte sono presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente. 3.   Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
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Ammissibilità (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/663) — Testo vigente | Portale Normativo