Art. 17

Concessione del sostegno EEPR

In vigore dal 13 lug 2009
Concessione del sostegno EEPR 1.   Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C. 2.   La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’ e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’. 3.   Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’ e i criteri di selezione di cui all’, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte. 4.   La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.
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Concessione del sostegno EEPR (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/663) — Testo vigente | Portale Normativo