Art. 22

Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR

In vigore dal 13 lug 2009
Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR 1.   Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell’allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell’ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 000 000 EUR. 2.   L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea. 3.   La Commissione fissa l’importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione di tale decisione.
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Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/663) — Testo vigente | Portale Normativo