Art. 26

Comitati

In vigore dal 13 lug 2009
Comitati 1.   La Commissione è assistita dai seguenti comitati: a) per i progetti relativi a infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, il comitato istituito dall’ del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (9); b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall’ della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (10); c) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall’ della decisione 2006/971/CE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:663:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitati (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/663) — Testo vigente | Portale Normativo