Art. 27
Valutazione
In vigore dal 13 lug 2009
Valutazione
1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR entro il 31 dicembre 2011 per stimarne il contributo all’utilizzo effettivo degli stanziamenti.
2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento oppure, ove opportuno, di fornirle le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:663:oj#art-27