Art. 28
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
In vigore dal 13 lug 2009
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dell’EEPR.
Se la relazione individua rischi gravi per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure volte a ovviare a tali rischi e formula, se del caso, proposte aggiuntive per tali progetti coerenti con il piano di ripresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:663:oj#art-28