Art. 28 · Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Art. 28

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 13 lug 2009
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dell’EEPR. Se la relazione individua rischi gravi per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure volte a ovviare a tali rischi e formula, se del caso, proposte aggiuntive per tali progetti coerenti con il piano di ripresa.
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