Art. 23

Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione

In vigore dal 13 lug 2009
Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione 1.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all’, paragrafo 1, e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II. 2.   Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall’, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all’. 3.   L’IVA non è una spesa ammissibile, eccetto l’IVA non rimborsabile. 4.   I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità del diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell’ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.
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Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione (Art. 23 Regolamento (UE) 2009/663) — Testo vigente | Portale Normativo