Art. 6

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 13 lug 2009
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione 1.   In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente; b) i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati: i) insieme alle comunicazioni di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento relative alle domande presentate per l’ultimo sottoperiodo dell’anno contingentale; ii) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun anno contingentale, per quanto riguarda i quantitativi non ancora comunicati a norma del punto i). 2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun anno contingentale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente anno contingentale di importazione. 3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. 4.   Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
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Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/620) — Testo vigente | Portale Normativo