Art. 5

Validità dei titoli di importazione

In vigore dal 13 lug 2009
Validità dei titoli di importazione I titoli sono validi tre mesi a partire dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. In deroga al primo comma, i titoli corrispondenti alle domande di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
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