Art. 4
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 13 lug 2009
Rilascio dei titoli di importazione
1. I titoli sono rilasciati tra il ventitreesimo giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.
In deroga al primo comma, i titoli richiesti nel mese di agosto 2009 sono rilasciati dal 14 al 21 agosto 2009.
2. Ciascun titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC o gruppo di codici NC.
Storico versioni
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