Art. 3

Domande di titoli di importazione

In vigore dal 13 lug 2009
Domande di titoli di importazione 1.   Le domande di titoli sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’, paragrafo 3. In deroga al primo comma, per l’anno contingentale 2009-2010 le domande di titoli per il primo sottoperiodo sono presentate nei primi quattro giorni del mese di agosto 2009. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande di titoli possono riguardare uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per ciascun codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo. 3.   Non oltre il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi globali oggetto di domande di titoli, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, suddivisi per paese di origine ed espressi in chilogrammi di peso del prodotto. In deroga al primo comma, il termine ultimo per la comunicazione relativa al primo sottoperiodo dell’anno contingentale 2009-2010 è fissato al 7 agosto 2009. 4.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine. Nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso è riportata una delle diciture di cui all’allegato II.
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Domande di titoli di importazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/620) — Testo vigente | Portale Normativo