Art. 7
Certificati di autenticità
In vigore dal 13 lug 2009
Certificati di autenticità
1. L’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità redatto secondo il modello riportato nell’allegato III.
2. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I.
3. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’organismo emittente.
4. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.
5. Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità.
6. La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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