Art. 7

Certificati di autenticità

In vigore dal 13 lug 2009
Certificati di autenticità 1.   L’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità redatto secondo il modello riportato nell’allegato III. 2.   A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I. 3.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’organismo emittente. 4.   Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate. 5.   Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità. 6.   La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
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