Art. 9
Comunicazioni relative ai paesi terzi
In vigore dal 13 lug 2009
Comunicazioni relative ai paesi terzi
Ove siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, la Commissione pubblica il nome dell’organismo emittente di cui all’, paragrafo 1, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C», o con qualsiasi altro mezzo appropriato.
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