Art. 8
Organismi emittenti dei paesi terzi
In vigore dal 13 lug 2009
Organismi emittenti dei paesi terzi
1. Ciascuno degli organismi emittenti di cui all’, paragrafo 3:
a)
è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore;
b)
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo preposto al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’;
b)
il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati da tale organismo;
c)
le procedure e i criteri seguiti dall’organismo emittente, per consentirle di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I.
Storico versioni
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