Art. 10
Controlli in loco nei paesi terzi
In vigore dal 13 lug 2009
Controlli in loco nei paesi terzi
La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
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