Art. 5
Controlli
In vigore dal 5 mar 2009
Controlli
1. Le autorità competenti e quelle che effettuano i controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti d'entrata di scorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficaci nei punti d'entrata nella Comunità.
2. I controlli previsti al paragrafo 1 saranno destinati a individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'.
3. I controlli previsti al paragrafo 1 possono essere organizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenuto necessario dall'autorità competente dello Stato membro, efficaci metodi di rilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale.
Storico versioni
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