Art. 4

Informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali

In vigore dal 5 mar 2009
Informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiameranno l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati III e IV, come previsto all'.
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